Avendo riscontrato alcuni errori materiali alla  legge  regionale
13 marzo 2019, n. 4 concernente «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata  nel
B.U.R. n. 12 del 14 marzo  2019,  numero  Speciale,  si  pubblica  il
seguente avviso di rettifica: 
    1) Alla rubrica dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole «ed
al P.I.E.A.R.»; 
    Al comma 2 dell'art.  14  dopo  le  parole  «paragrafo  2.2.3.3.»
aggiunta la seguente espressione: «dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R.,
approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,» 
    Pertanto, il testo dell'art. 14 risulta essere il seguente: 
 
                             Articolo 14 
 
 
Modifiche all'art.  14  della  L.R.  26  aprile  2012,  n.  8  ed  al
                             P.I.E.A.R. 
 
      1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8
e' aggiunto il seguente comma: "6. Il termine di inizio dei lavori di
costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione  rilasciato
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 puo' essere
prorogato, su richiesta motivata del titolare  presentata  prima  del
termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di  due  anni
decorrenti dalla data di scadenza  per  motivi  non  imputabili  alla
volonta' del titolare o nel caso l'impianto non  abbia  ottenuto  gli
incentivi statali previsti per la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili.". 
      2. Al paragrafo 2.2.3.3.  dell'Appendice  "A"  del  P.I.E.A.R.,
approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
        "3. Utilizzo di moduli fotovoltaici  costruiti  in  data  non
anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; e' consentito
il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti  da  altri  impianti
autorizzati e realizzati in Regione, purche' soddisfino la condizione
di cui al punto 2. 
    2) L'articolo 1 e l'articolo 20 della legge  regionale  13  marzo
2019, n.  4  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  vari  settori  di
intervento della Regione Basilicata" sono ripetuti  e  contengono  la
medesima disposizione, per cui l'art. 20 e' da  intendersi  una  mera
duplicazione e va cancellato. Conseguentemente la  numerazione  degli
articoli successivi e rideterminata e risulta essere la seguente: 
 
 
                             Articolo 20 
Modifica dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 20 della  L.R.  20
                          agosto 2018 n. 20 
 
 
                             Articolo 21 
Abrogazione comma 1, lettera e) dell'art. 6 della  L.R.  30  novembre
                             2018, n. 46 
 
 
                             Articolo 22 
Modifica del punto 1.2 dell'Allegato "A" della L.R. 16 novembre 2018,
                                n. 35 
 
 
                             Articolo 23 
                Potenziamento dei Centri per Pimpiego 
 
 
                             Articolo 24 
     Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 
 
 
                             Articolo 25 
          Variazione at Piano di Dimensionamento scolastico 
 
 
                             Articolo 26 
          Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997 
 
 
                             Articolo 27 
                      Strutture socio-sanitarie 
 
 
                             Articolo 28 
            Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore